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Divieto uso telefoni cellulari


Prot.  6705

Salerno, 01/10/2009

 

 

Agli studenti

Ai docenti

Ai responsabili delle sedi

All’Albo

Al sito internet

Agli atti

 

 

OGGETTO:

Divieto, sanzioni e limiti all’uso di telefoni cellulari ed apparecchiature audio-video.

 

In ossequio alle «Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica» predisposte dal Ministro della Pubblica Istruzione con nota prot. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 e fino a quando non verrà adeguatamente integrato il regolamento d’Istituto approvato in data 1 febbraio 2005, si emanano le seguenti disposizioni relative all’oggetto:

 

Art. 1: Fondamento del divieto.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Infatti, in tali circostanze, l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

 

Art. 2: Divieto di uso di telefoni cellulari ed altri apparecchi elettronici da parte degli studenti.

Alla luce del principio esposti nell’articolo precedente, durante le lezioni, le attività di laboratorio, di stage, progettuali e in genere tutte le attività didattiche e formative della scuola, è fatto divieto agli studenti di utilizzare il telefono cellulare e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica non connessa direttamente all’attività didattica.

Tale divieto si estende a tutto il tempo di permanenza degli alunni in qualsiasi locale dell’Istituto scolastico (come corridoi, bagni, cortili, androni etc.), nonché negli altri luoghi in cui essi si trovino per svolgere attività organizzate e/o connesse a quelle scolastiche.

E’ fatto altresì divieto di tenere in vista le apparecchiature suddette, per quanto spente. Esse, quindi, se portate con sé nei luoghi di cui al comma 2, dovranno essere custodite dall’alunno a sua esclusiva cura, non potendosi addebitare all’Istituto alcuna responsabilità in ordine al loro smarrimento o sottrazione.

 

Art. 3: Applicazione del divieto al personale Docente ed A.T.A.

Il divieto suddetto si applica anche a tutti i docenti ed A.T.A. (C.M. n. 362 del 25 Agosto 1998), nonché agli esperti, supplenti e in generale a tutto il personale che operi nell’Istituto in relazione allo svolgimento delle attività didattiche, laboratoriali, progettuali o tecniche dello stesso. Tale personale, dunque, non potrà  utilizzare il telefono cellulare quando è impegnato nelle aule, nei laboratori e, in generale, quando svolga in attività didattiche con gli allievi.

 

Art. 4: Sanzioni per gli alunni.

L’inosservanza del divieto comporta, anzitutto, il ritiro del telefono cellulare o di altra apparecchiatura da parte del docente che ha accertato l’infrazione, anche se non appartenga al consiglio di classe dell’alunno. Prima di ritirarle, il docente avrà cura di fare spegnere il telefono o l’apparecchiatura a cura dell’alunno che ne era in possesso.

Esse, quindi, dovranno essere consegnate, a cura del docente che le ha prelevate, all’Ufficio di Presidenza, ove esse potranno essere ritirate dai genitori dell’alunno o da quest’ultimo, se maggiorenne, dopo la fine dell’orario giornaliero di lezione. In caso di mancato ritiro, esse verranno custodite nella cassaforte dell’Istituto fino a quando non saranno riconsegnate.

La violazione del divieto durante una prova scritta di verifica determina l’immediato annullamento della prova.

La violazione del divieto durante le fasi di verifica orale comporta l’ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe.

 

Art. 5: Deroghe per gli alunni.

Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni potranno utilizzare il telefono di segreteria per comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente.

Qualora uno studente si trovi in una particolare situazione ed abbia perciò la ragionevole necessità di tenere il telefono cellulare permanentemente acceso durante l’orario scolastico, ne farà espressa richiesta al Dirigente Scolastico ovvero ad un collaboratore di Presidenza il quale provvederà al riguardo annotando sul registro di classe specifica autorizzazione scritta con indicazione della relativa durata di essa.

 

Art. 6: Deroghe per il personale scolastico.

Il personale scolastico che si trovi in una situazione di particolare gravità e rilevanza potrà chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione ad utilizzare il telefono cellulare anche in costanza di attività didattica. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata per iscritto con l’indicazione della sua durata temporale. Anche in tali casi, tuttavia, i docenti dovranno far uso del telefono cellulare nel modo più breve possibile, facendo comunque presente agli alunni di avere ricevuto espressa autorizzazione al riguardo.

 

Art. 7: Comunicazioni con le famiglie.

La scuola garantirà comunque la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

 

Art. 8: Registrazioni audio-video; fotografie.

Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno della scuola con il proprio cellulare o altri dispositivi e successivamente utilizzare e divulgare questi dati personali acquisiti, sono obbligati a:

a ) Informare l’interessato circa la modalità e la finalità del trattamento, il diritto di cancellazione o trasformazione in forma anonima, gli estremi identificativi di colui che ha raccolto i dati;

b) Acquisire il consenso dell’interessato, che deve essere scritto per i dati sensibili. Resta comunque vietato diffondere dati sulla salute delle persone.

Se i filmati, le immagini o i suoni sono acquisiti per fini esclusivamente personali non operano gli obblighi di cui alle lettere a) e b), tranne che l’immagine sia raccolta per essere diffusa in Internet o comunicata successivamente a terzi.(direttiva MPI n. 104 del 30-11-07)

 

Il Dirigente Scolastico

dott. prof. Gianfranco Casaburi

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Dirigente Scolastico prof. GIANFRANCO CASABURI

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