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Prot. 6652/a39
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Salerno, 28/09/2009
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Agli studenti
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Ai responsabili delle sedi
All’Albo
Al sito internet
Agli atti
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OGGETTO:
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Protezione del diritto d’autore. Realizzazione di fotocopie.
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1. Premessa
E’ opportuno, preliminarmente, ricordare l’attuale assetto normativo della questione, allo scopo di dare a tutti i destinatari della presente comunicazione un omogeneo supporto di conoscenza legislativa e regolamentare sul tema.
Com’è noto, la legge del 18 agosto 2000, n.248 ha integrato e modificato la legge 633 del 1941 sul diritto d’autore ed ha previsto alcune specifiche disposizioni sulla “reprografia”, cioè la riproduzione delle opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o simili.
Prima dell’entrata in vigore della nuova normativa era completamente vietato fotocopiare senza autorizzazione le opere protette dalla legge sul diritto d’autore. Pertanto erano previste sanzioni civili e penali in caso di fotocopiatura sia parziale sia totale di tali opere.
Con la nuova normativa, invece (art. 68 della legge), è possibile fotocopiare liberamente le opere letterarie protette solo se si verificano tre condizioni:
· le copie non eccedano il 15% di ciascuna opera
· siano fatte per uso personale
· sia corrisposto all'autore e all'editore un equo compenso.
Rimane invece necessaria l'espressa autorizzazione degli aventi diritto nel caso in cui si voglia fotocopiare oltre il 15% dell’opera e anche nel caso di uso non personale. È infine vietata la distribuzione al pubblico di copie riprodotte in modo illecito.
La riproduzione in forma digitale (con cosiddetto «cambio di formato» come la scannerizzazione) è invece consentita solo previo consenso del titolare del diritto.
È pertanto evidente che pratiche quali la fotocopiatura integrale, la scannerizzazione dei testi scolastici e la relativa distribuzione su cd, chiavi USB o altri dispositivi sono tutte illegittime.
Allo stesso modo, deve ritenersi vietata la riproduzione in più copie di alcune pagine di un testo, spesso richieste dai docenti, in quanto essa non rientra nell’"uso personale" .
2. Regole per la riproduzione di testi mediante fotocopie da applicarsi nell’Istituto.
In relazione al contesto normativo sopra ricordato, nell'Istituto verranno applicare le seguenti modalità per la riproduzione mediante fotocopie:
2.1 Riproduzione di testi scolastici:
· è vietata la riproduzione non autorizzata dei libri scolastici e delle riviste in commercio
· fotocopie per uso scolastico possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume
· la riproduzione autorizzata avviene attraverso il pagamento all'AIDRO (Associazione Italiana Diritti Riproduzione Opere) dei diritti di eseguire fotocopie. Il costo è attualmente fissato a € 0,05 per copia. L'autorizzazione viene concessa dall' AIDRO, via delle Erbe, n.2, 2021, Milano (www.aidro.org; e-mail: segreteria@aidro.org) in base a richiesta effettuata attraverso un apposito modulo. Le spese sono a carico dei richiedenti.
· è comunque vietata la riproduzione in copie multiple di qualunque parte (anche una singola pagina) di un testo protetto dalle norme in tema di diritto d’autore.
2.2 Riproduzione di testi prodotti dai docenti e dagli utenti della scuola.
La riproduzione di testi prodotti dai docenti e dagli utenti della scuola è libera, con le seguenti modalità:
· L'uso delle fotocopiatrici è riservato esclusivamente ai collaboratori scolastici, salve particolari e occasionali autorizzazioni del Dirigente Scolastico o del Direttore S.G.A.
· Sono direttamente autorizzate ed effettuate a spese dell’Istituto le fotocopie non eccedenti le cinquanta unità relative a:
o Test d’ingresso
o Verifiche scritte
o Questionari
o Piani di lavoro
o Progetti P.O.F., P.O.N. etc., nella misura in essi espressamente prevista
· La richiesta di fotocopie in quantità maggiore o per finalità diverse, dovrà essere effettuata attraverso l’apposito modello disponibile in segreteria ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.
Il Dirigente Scolastico
dott. prof. Gianfranco Casaburi
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